EFFICIENZA ENERGETICA | NUOVI OBBLIGHI PER LE GRANDI IMPRESE E LE IMPRESE ENERGIVORE
Il Decreto Legislativo 102 del 04 luglio 2014, in attuazione della direttiva europea 2012/27/UE, introduce obblighi di efficientamento energetico a carico delle grandi imprese, delle imprese energivore e delle Pubbliche amministrazioni.
La normativa definisce le finalità di promozione e di miglioramento dell’efficienza energetica nazionale, indicando le misure necessarie per raggiungere l’obiettivo comunitario di riduzione di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio entro l’anno 2020.
Le grandi imprese e le imprese energivore sono tenute ad:
- Effettuare Diagnosi Energetiche nei propri siti produttivi localizzati sul territorio nazionale;
- Ripetere gli audit energetici periodicamente ogni 4 anni, al fine di individuare gli interventi più efficaci per la riduzione dei consumi e quantificare le opportunità di risparmio energetico.
I risultati delle Diagnosi Energetiche devono essere comunicati ad ENEA e ISPRA, che ne cureranno la conservazione in una banca dati appositamente istituita.
In caso di inadempienza o non conformità a quanto prescritto dalla normativa è prevista una sanzione amministrativa da 2.000 fino a 40.000 euro.
L’obbligo di eseguire l’audit energetico non si applica alle grandi imprese che hanno già adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, se il sistema di gestione in questione include Diagnosi Energetiche periodiche.
Gli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale, invece, devono essere sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica per almeno il 3% della superficie utile climatizzata, fino a garantire un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014/2020 di almeno 0,04 Mtep.
Il Decreto Legislativo 102/2014 prevede inoltre l’obbligo di installazione di contatori individuali per i clienti finali, che rilevino il consumo reale e il tempo effettivo di utilizzo dell’energia.
Tutti gli interventi di riqualificazione energetica devono essere programmati ed attuati sulla base della Diagnosi Energetica o conformemente a quanto indicato nell’Attestato di Prestazione Energetica degli immobili stessi.
Leggi il testo completo del D.Lgs. 102/2014.
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