INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO | D. Lgs. 254/2016

Il parlamento Europeo ha adottato la Direttiva 2014/95/07 in merito alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di imprese di grandi dimensioni.

La normativa definisce le finalità allo scopo di:

  • Migliorare l’uniformità e comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario;
  • Facilitare l’accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario;
  • Mappare e monitorare i principali rischi di sostenibilità legati alle attività aziendali.

Il recepimento della Direttiva UE (Direttiva Barnier) è avvenuto con l’introduzione del D.Lgs. 254/16 che ha introdotto obblighi di trasparenza in linea con le disposizioni previste con la UE. Il decreto di applica a tutti gli Enti che superano i seguenti requisiti dimensionali:

  • Media dipendenti che superi i 500 nell’esercizio 2016;
  • Stato patrimoniale di almeno 20 MLN €;
  • Totale ricavi di almeno 40 MLN €.

 

Per gli Enti sopraddetti (Grandi imprese) è previsto l’obbligo di redigere una “Dichiarazione non finanziaria” (DNF) in modo da assicurare la comprensione dell’attività d’impresa, del suo andamento e risultati sui temi:

  • Ambientali:
  1. Utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche;
  2. Emissioni di gas ad effetto serra e emissioni inquinanti in atmosfera;
  3. Impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull’ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario.
  • Sociali attinenti al Personale:
  1. Aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali.
  • Rispetto dei diritti umani:
  1. Rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori.
  • Corruzione attiva e passiva:
  1. Lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

 

Il Team che dovrà predisporre il DNF deve essere presieduto dall’Organo di Gestione, che può demandare ad una funzione interna (Organizzazione), coinvolgendo obbligatoriamente le seguenti funzioni:

  • L’Audit interno;
  • L’OdV 231;
  • L’Energy Manager ed eventualmente ove presente l’Esperto nella Gestione Energetica (EGE);
  • Eventuali Consulenti Esterni.

 

Le procedure di verifica comprenderanno:

  • Analisi del processo dei temi oggetto della normativa, e informazioni da rendicontare nel DNF e correlate alla tipicità dell’impresa dichiarante;
  • Comparazione tra dati economico-finanziari del bilancio e quanto incluso nel DNF;
  • Completezza del DNF rispetto a quanto richiesto dalla Normativa;
  • Modello Organizzativo Aziendale, Codice Etico, Policy, ….;
  • Politiche aziendali in temi di risparmio ed efficientamento energetico;
  • Rischi elencati, generati e subiti connessi ai temi del Decreto;
  • Analisi dei processi e del sistema dei controlli interni e della gestione che sottendono ai dati quali-quantitativi inclusi nel DNF.

 

Al rilascio del DNF, il Revisore assevera il DNF ovvero ne chiede integrazioni nelle parti ritenute poco trasparenti e predispone un documento con suggerimenti per il miglioramento del DNF per il futuro.

Tutto l’operato del Revisore Legale è portato alla conoscenza e delibera dell’Organo di Gestione e dell’Organo di Supervisione Strategica richiedendo la pubblicazione sul sito aziendale.

Leggi il testo completo del D.Lgs. 254/16.

Contatta i nostri Energy Manager per avere maggiori informazioni in merito alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di imprese di grandi dimensioni introdotte dal D.Lgs. 254/2016.